La legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), con i commi 23 e 24, è intervenuta sui requisiti che consentono il riconoscimento della detrazione Irpef riferita ai canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede.

Il beneficio consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’Irpef un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500 euro.

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’Università.

L’importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati, ad esempio, a più di un figlio (circolare AdE 34/E/2008 e circolare AdE 20/E/2011, risposta 5.10). Inoltre, nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti, l’importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa.

Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

presenza di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/1998, regolarmente registrati (con risoluzione AdE 200/E/2008 è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/1998 anche se non espressamente menzionata);
ubicazione dell’unità immobiliare locata dallo studente nel Comune in cui ha sede l’Università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’Università;
effettivo pagamento dei canoni, da attestare, ad esempio, con l’esibizione delle ricevute dell’avvenuto pagamento.

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