L’articolo 21 del D.L. 78/2010 dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate … ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.

Tuttavia, per l’anno d’imposta 2017 la comunicazione delle fatture è avvenuta su base semestrale. Inizialmente, sono state, infatti, previste 2 comunicazioni da trasmettere, rispettivamente, entro il (per i primi 2 trimestri – termine “prorogato” rispetto al 16/09/2017) e il 28/02/2018 (per il 3° e 4° trimestre).

Con il Provvedimento del 5 febbraio 2018, n. 29190, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle modifiche alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative sia alle informazioni da trasmettere sia alle modalità di comunicazione delle stesse, recate comma 2 dell’articolo 1-ter del D.L. 148/2017. Le novità si applicano non solo dal periodo di imposta 2018, ma anche per i dati relativi al 2° semestre 2017, nonché per le comunicazioni integrative relative al 1° semestre 2017.

Sul piano operativo, i dati devono essere inviati telematicamente solo in forma “analitica” (e, non anche in forma “aggregata”). Nello specifico, l’articolo 21, comma 2 del D.L. 78/2010, stabilisce che la comunicazione dei dati dovrà contenere “almeno” i seguenti elementi:

dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita Iva o codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
data e numero della fattura;
base imponibile, aliquota applicata e imposta;
tipologia dell’operazione.
Tuttavia, intervenendo sul punto, il comma 2 dell’articolo 1-ter del D.L. 148/2017 ha previsto che i dati oggetto di trasmissione possono ora “limitarsi”:

alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero, il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni;
alla data ed al numero della fattura;
alla base imponibile;
all’aliquota e imposta applicata;
alla tipologia di operazione ai fini Iva nel caso l’imposta non sia indicata in fattura.
Con la novella normativa, quindi, la semplificazione investe soltanto i dati identificativi dei soggetti, per i quali è ora possibile indicare anche la sola partita Iva o il codice fiscale, mentre resta, a questo punto, facoltativa (in quanto non più necessaria) l’indicazione degli altri dati.

Continua a leggere