Entro il prossimo 16 marzo deve essere versato il saldo Iva emergente dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2017.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’obbligo, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le diverse modalità di versamento del debito Iva da dichiarazione.
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale (cd. saldo Iva) deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).In linea generale, in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento del saldo Iva può essere effettuato in unica soluzione ovvero rateizzato ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997.
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articolo 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 542/1999).
Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.




