Al termine dell’esercizio l’azienda deve verificare l’avvenuto pagamento dei compensi spettanti agli amministratori così come deliberati dall’assemblea dei soci.
In particolare, assume rilievo, come si vedrà nel proseguo, la data del prossimo 12 gennaio, in quanto rappresenta la data entro la quale procedere alla materiale erogazione di detti emolumenti al fine di poter beneficiare della deduzione dal reddito della società nel periodo d’imposta terminato. L’articolo 95, comma 5, del Tuir prevede, infatti, che la deducibilità in capo alla società del compenso dell’amministratore possa avvenire solo quando il compenso sia stato materialmente versato.
Ne consegue che, se il compenso per l’anno 2017 verrà versato entro il 12 gennaio 2018, esso sarà deducibile nell’anno di imposta 2017. Diversamente, se verrà versato dal 13 gennaio 2018 non sarà deducibile nel 2017.
Peraltro, tale distinzione non è valida in tutte le circostanze. Occorre infatti effettuare un ulteriore distinguo a seconda della tipologia di reddito conseguito dall’amministratore, potendo, quindi, trovare applicazione il principio di cassa “allargato” o “stretto”.
Il principio di cassa “allargato”
Nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, si applica il c.d. principio di “cassa allargato”, secondo il quale la deduzione del compenso nel 2017 è assicurata purché l’erogazione avvenga entro il prossimo 12 gennaio.
Il principio di “cassa allargato” è stato introdotto già diversi anni addietro dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. 57/E/2001, sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir mira a far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante. Pertanto, poiché i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12 gennaio concorrono alla formazione del suo reddito nel periodo d’imposta precedente (2017, in forza dell’articolo 51 comma 1 Tuir), essi sono deducibili dalla società in tale periodo d’imposta. A soggiacere alla deducibilità per cassa sancita dall’articolo 95, comma 5, del Tuir è solo il compenso e non anche i relativi contributi, deducibili per competenza.




