Il documento di trasporto, noto come “DDT”, è stato introdotto nel nostro ordinamento in sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. 472/1996. Con l’abrogazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 627/1978 riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria), tali beni, in linea di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da alcun documento accompagnatorio. L’utilizzo della bolla di accompagnamento non interessa dunque più la generalità dei contribuenti: la sua efficacia è limitata esclusivamente al trasporto di alcuni beni particolari, quali tabacchi, fiammiferi o prodotti sottoposti al regime di rilevanza fiscale, eccetera.

Il documento di trasporto deve essere emesso in duplice copia, una da trattenere e conservare a cura del cedente e l’altra da consegnare al cessionario, non sono previsti vincoli di forma, di dimensione o di tracciato e, come disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve contenere:

il numero progressivo;·
la data: deve essere indicata la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell’impresa, andranno indicate entrambe;
le generalità del cedente e del cessionario: andranno riportate la ditta, la denominazione e o la ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In caso di soggetti non residenti andrà poi indicata l’ubicazione della stabile organizzazione;
dati dell’eventuale incaricato del trasporto: quando il trasporto avviene attraverso un vettore andranno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che materialmente esegue il trasporto. Inoltre nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;
la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;
l’eventuale causale non traslativa del trasporto.
La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi
altro documento, ad esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.

L’obbligo di emettere il documento di trasporto sussiste in due circostanze previste dalla normativa Iva.

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