Il trattamento fiscale relativo alle spese per alberghi e ristoranti coinvolge tanto l’Iva, ai fini della relativa detraibilità, quanto le imposte dirette, ai fini della relativa deducibilità.
L’Iva a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è interamente detraibile, sia per il professionista che per l’impresa, secondo le regole dettate dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972; a condizione quindi che i costi siano:
inerenti allo svolgimento dell’attività;
documentati esclusivamente da fattura.
La detrazione non è pertanto ammissibile se la spesa è documentata mediante scontrino o ricevuta fiscale: in tal caso, come chiarito dalla circolare 23/E/2010, l’imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l’acquisto delle prestazioni medesime – l’Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la natura di “costo inerente”.Diversamente, non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell’impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto: ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura.
Da ultimo, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, trova applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis.1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo, con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 5, del Tuir stabilisce che “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Considerato che la disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino quali spese di rappresentanza: in tal caso il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75% deve rispettare anche l’ulteriore parametro di deducibilità, ovvero il limite dell’1% dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.




