Non è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633/1972 ma al metodo ordinario di adempimento dell’Iva, l’attività di verifica degli impianti elettrici di messa a terra svolta da organismi abilitati. Questo, in sintesi, è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della risoluzione 111/E/2017, trattandosi, nel caso di specie, di attività che prescinde dall’effettuazione di interventi di manutenzione sugli impianti.
A proporre interpello è stata una società che, quale organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D.P.R. 462/2001:
utilizza il codice attività 71.20.21 della tabella ATECO 2007 (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi“); codice, questo, diverso da quello relativo all’attività di manutenzione;
intende emettere fattura con la seguente dicitura: “Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 462 del 2001“.
Pertanto, nel chiedere chiarimenti al Fisco sull’applicabilità (o meno) del regime dell’inversione contabile alla prestazione resa, l’istante ritiene che la stessa non costituisce attività di manutenzione ma solo di verifica e attestazione degli impianti alla normativa vigente. Ciò perché, nel caso fossero necessari interventi, sarà una società di manutenzione ad operare sugli stessi impianti. L’istante, quindi, considerato che il collaudo è una prestazione soggetta a Iva e che la prestazione offerta, se pur di verifica, è un “collaudo programmato“, ritiene che la stessa debba essere fatturata secondo le modalità ordinarie.Condividendo la soluzione prospettata dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate richiama la prassi (circolari 14/E/2015 e 37/E/2015) relativa all’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.




