Il credito IVA infrannuale può essere, alternativamente, chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è presente in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma in particolare sui nuovi limiti alla compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In alternativa alla richiesta di rimborso, l’articolo 8, comma 3, D.P.R. 542/1999 dispone che il credito IVA trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione nel modello F24, purché ricorrano gli stessi presupposti previsti, ai fini del rimborso, dall’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972.Laddove, però, il credito IVA che s’intende utilizzare in compensazione “orizzontale” sia d’importo superiore a 5.000,00 euro annui:
l’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 10, D.L. 78/2009, prima, e dall’articolo 3 del D.L. 50/2017, poi, ha previsto che la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello TR;
sul modello TR deve essere apposto il visto di conformità;
l’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006 ha stabilito che, ai fini della compensazione, vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Rispetto al passato, quindi, si applica anche ai crediti trimestrali la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.




