L’istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato per ridurre le sanzioni applicabili alle violazioni relative ai nuovi obblighi comunicativi telematici: spesometro e liquidazioni periodiche Iva.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E di ieri.

È noto che a decorrere dal 1° gennaio 2017, il cosiddetto decreto fiscale (D.L. 193/2016) ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Trattasi:

della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (articolo 21 del D.L. 78/2010), nonché
della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del D.L. 78/2010).
Ciascuno adempimento è caratterizzato da una propria disciplina sanzionatoria:

per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. È disposta, però, la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della sanzione se la trasmissione o l’invio corretto è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria (articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997);
per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è, invece, prevista l’applicazione della sanzione da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione o l’invio corretto è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria (articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997).

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