Come noto, il D.L. 50/2017, all’art. 2, c. 1, ha modificato l’art. 19 del D.P.R. 633/1972 limitando il periodo di detraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati, imponendo il termine ultimo della scadenza di invio della dichiarazione annuale IVA (per il 2017: il 30 aprile) come scadenza per l’annotazione dell’imposta a credito sulle fatture ricevute: il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere quindi esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.

Questa novità fiscale ci consente di riepilogare i corretti passaggi per poter regolarizzare le eventuali fatture di acquisto non pervenute anche se, come vedremo, non vi è sicuramente convenienza economica ad effettuare tale attività se non quella di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, c. 8, D.Lgs. 471/1997 (pari al 100% dell’imposta evasa, con un minimo di 258 euro, sebbene non sia previsto il recupero dell’imposta nei confronti dell’acquirente/committente poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario come stabilito dalla circolare n. 23/E/1999, punto 2.7).

In particolare, in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto del bene o servizio entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione (che coincide con il momento della consegna o spedizione, se riguarda beni mobili od il momento del pagamento del corrispettivo, se riguarda prestazioni di servizi), l’acquirente o committente deve, entro il 30° giorno successivo:

emettere autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 DPR 633/1972;
procedere al versamento dell’imposta mediante F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”): attività ovviamente da non effettuarsi in caso di operazioni non imponibili od esenti;
presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando copia del versamento.
La successiva attestazione della regolarizzazione e del pagamento, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate su una copia dell’autofattura consegnata, costituirà documento da inserire e registrare in contabilità, anche ai fini IVA, in modo da portare in detrazione l’imposta versata con modello F24.

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