Il termine ultimo è quello della dichiarazione annuale IVA dell’anno in cui è sorto il diritto
Con la pubblicazione del testo del DL 50/2017 sul Supplemento Ordinario n. 20/L della Gazzetta Ufficiale n. 95 di ieri, sono in vigore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017.
Oltre alle norme riguardanti il c.d. “split payment” (si veda “Maxi estensione dello split payment IVA dal 1° luglio 2017” del 22 aprile 2017), la “stretta” sull’IVA si completa con una rilevante riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.Il decreto prevede che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA possa avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto. Sinora, stante il disposto dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, l’esercizio del diritto alla detrazione è concesso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo.
In base alla norma appena introdotta, dunque, il termine per esercitare il suddetto diritto viene ridotto di due anni.
Peraltro, considerate le recenti modifiche apportate prima dalla L. 190/2014 e poi dal DL 193/2016, in virtù delle quali è stata eliminata, a partire dall’anno d’imposta 2017, la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma unificata con la dichiarazione dei redditi, il tempo a disposizione dei soggetti passivi IVA per l’esercizio della detrazione IVA risulta sensibilmente ridotto.




