Nella circolare 1/E del 7 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate recita il de profundis del documento riepilogativo. Viene infatti chiarito che, indipendentemente dalle modalità di registrazione adottate, l’invio all’Agenzia delle fatture deve essere analitico relativamente al singolo documento.
Il documento riepilogativo
L’articolo 6 del D.P.R. 695/1996, permette di annotare, nei registri Iva, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi una determinata soglia. Detta soglia, precedentemente fissata in € 154,94, nel corso del 2011 è stata innalzata ad opera del D.L. 70/2011 sino all’importo di € 300,00.
È noto che i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive attraverso un unico documento nel quale devono essere indicati:
i numeri delle fatture cui si riferisce;
l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Le fatture di acquisto devono comunque essere numerate progressivamente così come quelle di importo superiore alla predetta soglia.Come precisato dalla risoluzione AdE 80/E/2012, le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.




