Con la legge di Stabilità 2017 viene prevista la riapertura, per la quattordicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche ridotto rispetto a quello che si avrebbe vendendo il terreno o la partecipazione non rivalutati.
Anche in questa riapertura della rivalutazione viene confermata l’unica misura dell’8% con riferimento all’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (è doveroso ricordare che in passato il costo della rivalutazione per le partecipazioni era differenziato e ben più vantaggioso in quanto era prevista una aliquota del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate).




