Assonime critica il ripristino del requisito dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

La circolare Assonime n. 1/2017 di ieri ha esaminato la disciplina delle note di variazione IVA, alla luce delle recenti modifiche apportate, ad opera dell’art. 1 comma 567 della L. 232/2016, all’art. 26 del DPR 633/1972. In particolare, è stata analizzata l’abrogazione della possibilità, riconosciuta all’originario cedente o prestatore, di effettuare rettifiche in diminuzione a partire dall’apertura della procedura concorsuale, nel caso di assoggettamento alla stessa del cessionario o committente dopo il 31 dicembre 2016.

In primo luogo, è stato osservato che la legge di bilancio 2017 ha, pertanto, confermato la normativa in vigore sino alla predetta data, secondo cui la nota di variazione IVA in diminuzione, senza limiti temporali, può essere emessa soltanto dal momento in cui la procedura concorsuale è risultata infruttuosa, rendendo la perdita definitiva per il creditore: conseguentemente, nel caso del fallimento, è nuovamente necessario, per accedere al beneficio, che il creditore sia ammesso allo stato passivo esecutivo, previa presentazione dell’apposita domanda di insinuazione.

A parere dell’Associazione, si tratta, quindi, di un passo indietro deciso, presumibilmente, per evitare la contrazione del gettito che sarebbe derivata dall’anticipazione del recupero al momento dell’avvio della procedura concorsuale: tale misura appare, evidentemente, quanto mai sfavorevole per le imprese, perché comporta, di fatto, il sostenimento di oneri finanziari determinati dal rinvio del recupero dell’IVA, i cui tempi non sono certi.

La modifica, tra l’altro, accentua il divario che era già stato rilevato e criticato da Assonime, tra la disciplina dell’IVA e quella delle imposte sui redditi: l’art. 101 comma 5 del DPR 917/1986 consente, infatti, la deducibilità di tale componente negativo già dal momento dell’avvio della procedura concorsuale, e in assenza della stessa è comunque riconosciuta un’analoga facoltà con riguardo ai crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi.

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