La legge di Bilancio 2017, tra le varie novità di carattere fiscale, introduce un nuovo regime di determinazione del reddito per le c.d. imprese minori, ossia le imprese in contabilità semplificata.

Al tal fine, l’articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge di Bilancio 2017 è intervenuto apportando alcune modifiche all’articolo 66 del Tuir, ossia la disposizione normativa dedicata a regolamentare le modalità di determinazione del reddito d’impresa.

Contestualmente alla modifica dell’articolo 66 Tuir è stato oggetto di modifica anche l’articolo 18 D.P.R. 600/1973 rubricato “Contabilità semplificata per le imprese minori”.

Sotto il profilo normativo si registra quindi:

1. una modifica dell’articolo 66 Tuir;
2. l’introduzione di una specifica modalità di calcolo del reddito d’impresa;
3. una modifica dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che prevede le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irap;
4. la modifica delle disposizioni di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al regime della contabilità semplificata.

Come accennato, secondo quanto stabilito dal “nuovo” comma 1 dell’articolo 66 Tuir, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

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