Il Decreto Milleproroghe (dl 150/13) estende al 2014 la possibilità di effettuare lavoro accessorio con cassaintegrati e disoccupati.
Anche per l’anno 2014, quindi, prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio, con limite massimo di 3.000 euro per anno solare, possono essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali (con il rispetto dei vincoli di contenimento delle spese e del patto di stabilità), dai percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente. L’INPS, per questi lavoratori, sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito corrisposte, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Fatta salva la ritenuta complessiva sul valore nominale del “voucher” (13% alla gestione separata INPS, 7% all’INAIL, 5% a titolo di rimborso spese a favore dell’INPS per i costi di gestione), la somma percepita per la prestazione lavorativa, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato od inoccupato (art. 72, comma 3).
CAMPO D’APPLICAZIONE | |
DATORI DI LAVORO | LAVORATORI |
tutti | Tutti i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito Fino a € 3.000 (importo non rivalutato da Inps concircolare n.28/14) |
Milleproroghe 2014 (dl 150/13)
Il provvedimento attende la pubblicazione in GU.
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All’articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
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2-ter. All’articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: “Perl’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2013 e 2014″».
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Art. 70 dlgs n. 276/03
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.




