Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con nota n.37/20791, chiarisce che il trasferimento del lavoratore nell’ambito della stessa azienda da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica, non comporta necessariamente una nuova formazione ai fini della sicurezza ai sensi ai sensi dell’arti.37, co.4, lett.b), del D,Lgs. n.81/08.
Il Ministero chiarisce che l’obbligo di nuova formazione sussiste nel momento in cui si verifichi una sostanziale variazione dei rischi a cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nella nuova organizzazione lavorativa dell’azienda e alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore, tali da richiedere un adeguamento formativo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n.37/2079




