La Cassazione, con la sentenza n. 6923/2013, ha stabilito che il professionista che nell’esercizio dell’attività si avvale di dipendenti occasionali non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive. La non applicabilità, secondo i giudici della Suprema Corte, è da rinvenirsi nell’assenza di una autonoma attività organizzata che non presenta né collaboratori stabili né beni strumentali.