In Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio che esclude dal tributo imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale
L’art. 1 comma 8 della legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234, pubblicata il 31 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio 2022) conferma, senza modifiche, l’esclusione da IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Viene così sancita per legge la tanto auspicata esclusione dal tributo per imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale.
In prima battuta, la norma esplicherà effetti pratici solo per gli imprenditori e i professionisti che, a oggi, ancora versano l’imposta, perché dotati di autonoma organizzazione (chi ne è privo è già escluso da imposizione) e non si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011 (tali contribuenti sono esclusi ex lege da IRAP).
Questi soggetti, per quanto non più sottoposti a imposta dal 2022, in tale anno dovranno ancora:
– presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;
– versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,4% ).Invece, gli stessi non verseranno più gli acconti IRAP relativi al medesimo 2022, essendo stati soggetti passivi del tributo per l’ultima volta nel 2021, in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 della L. 97/77 in materia di acconto IRPEF, applicabile anche all’acconto IRAP dovuto dai soggetti IRPEF (ex art. 30 comma 3 del DLgs. 446/97).
In tal senso anche la C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983, ove si legge che, “ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”.Posta l’espressa decorrenza sancita dall’art. 1 comma 8 della legge di bilancio 2022, peraltro, la novità non riveste valenza interpretativa; pertanto, essa non determinerà l’estinzione (a favore del contribuente) dei contenziosi in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.
Continueranno, invece, a essere sottoposti a IRAP tutti gli altri soggetti passivi del tributo, quali:




