La Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per interventi diversi dal Superbonus non è possibile utilizzare il Prezzario DEI per la verifica di congruità delle spese.

Con la pubblicazione del Decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2021, è stato previsto che per la verifica di congruità dei costi si potesse utilizzare alternativamente il prezzario regionale o quello edito dalla casa editrice privata DEI. Questa disposizione, però, è stata da molti “allargata” anche agli altri bonus fiscali come ad esempio il bonus facciate o bonus ristrutturazioni!

Tuttavia, a seguito anche dell’ulteriore modifica apportata dal Decreto Antifrode (n. 157 dell’11 novembre 2021) all’art. 13 del D.L. Rilancio, per tutti gli interventi diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del Super-Ecobonus 110%, per la congruità delle spese non è possibile utilizzare i prezzari della casa editrice privata DEI ma occorre far riferimento solo a quelli predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ad affermarlo chiaramente è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021.

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