Come ormai noto la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’obbligo, ai fini della deducibilità delle imposte dirette e della detraibilità IVA, di effettuare gli acquisti di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore utilizzando forme di pagamento qualificate nonché mediante l’emissione di fattura elettronica.
Ciò premesso, il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 ha definito le modalità di pagamento ammesse ai fini della deducibilità ovvero detraibilità, che interesseranno anche i contratti di netting.
Forme di pagamento utilizzabili dal 1° luglio 2018 ai fini della deducibilità delle imposte dirette e della detrazione IVA (fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica):
assegni bancari o postali (circolari e non circolari) di cui regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni e integrazioni;
vaglia cambiari e postali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
pagamenti elettronici, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5. Il Provvedimento cita a tal proposito, a titolo esemplificativo:
– addebito diretto;
– bonifici bancari;
– bonifici postali;
– bollettini postali;
– carte di debito;
– carte di credito;
– carte prepagate;
– altre forme di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente.
Attenzione:




