Si parla poco di contabilità inattendibile nonostante la stessa possa costituire presupposto per l’Amministrazione finanziaria di ricalcolo induttivo del reddito.

L’articolo 39 D.P.R. 600/1973 prevede infatti che “se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili … ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio… L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Il citato articolo specifica poi che sussiste comunque inattendibilità qualora il reddito d’impresa non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi, quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o comunque quando esse non sono disponibili per “causa di forza maggiore”, ed infine se siano riscontrate omissioni, inesatte indicazioni, irregolarità formali gravi, numerose e ripetute.

A quanto suddetto si affianca la previsione dell’articolo 1 D.P.R. 570/1996, il quale, limitatamente alle aziende (esercenti attività d’impresa) soggette a studi di settore o parametri, identifica alcune fattispecie, irregolarità formali o sostanziali, al verificarsi delle quali scatta l’inattendibilità delle scritture contabili con conseguente possibilità di accertamento presuntivo da studi di settore.

Si esaminano nella tabella che segue tali fattispecie:

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