Può essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a 6 posti purché il peso complessivo dei passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che può trasportare come carico merci (indicato nella carta di circolazione).
Qualora l’automezzo presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
• massa massima non superiore a 3,5 t (veicoli immatricolati N1 – punto J della carta di
circolazione)
• codice carrozzeria F0 (punto J.2 della carta di circolazione)
• numero di posti pari a 4 o più (punto S.1 della carta di circolazione).
Anche se l’automezzo risulta immatricolato come autocarro la legge prevede, che venga considerato “fiscalmente” autocarro solo se supera il test previsto dal Ministero :
I =

[Pt potenza(punto P.2 della carta di circolazione ) (in Kw) / [P portata (in t) = Mc massa
complessiva (punto F.2 della carta di circolazione; ) (in t) -­‐ la T tara (massa a vuoto) (in t)]] >= 180
Se tale rapporto è inferiore a 180 il veicolo è considerato , se è superiore si applica il regime di deducibilità dei costi/Iva previsto per le autovetture.
Per godere delle detrazioni fiscali , non è sufficiente, però, la sola immatricolazione come autocarro, ma occorre poter dimostrare, in caso di verifica fiscale, che per lo svolgimento della propria attività aziendale sia necessario l’utilizzo del predetto autocarro.
Da evidenziare inoltre che i veicoli immatricolati come autocarri non possono essere utilizzati come normali autovetture.
L’uso improprio del veicolo comporta:
• sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (12 mesi in caso di recidiva)
• possibile richiesta di integrazione in aumento della tassa di circolazione
• segnalazione alla Agenzia delle Entrate che poi provvederà al recupero dell’Iva e dei costi indebitamente detratti
• rischi di copertura assicurativa in caso di sinistri