Gli sconti merce sono considerati, ai fini Iva, operazioni fuori dal campo di applicazione.
Non concorre a formare la base imponibile, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, numero 2), D.P.R. 633/1972, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota Iva più elevata.
Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario, al medesimo stadio di commercializzazione di quelli in cui avviene la cessione di beni, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza ad un cedente indipendente per ottenere i beni in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione, ai sensi dell’articolo 14 D.P.R. 633/1972.
In generale, come già indicato nella circolare 25/E/1979, per le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono “la non imponibilità sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l’altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell’articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio”.
Secondo il citato articolo 2, punto 4), D.P.R. 633/1972, sono escluse dalla base imponibile le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo unitario non superiore a 50 euro, o quelli per cui non è stata detratta l’Iva al momento dell’acquisto o importazione (la natura operazione nel tracciato xml della fatturazione elettronica è N2.2).
Sono normalmente imponibili le altre cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Il corrispettivo è costituito dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni (articolo 13, comma 2, lettera c, D.P.R. 633/1972).
Nel caso di sconto in natura, la determinazione della base imponibile ai fini Iva (articolo 13 D.P.R. 633/1972) va effettuata al netto dello sconto concesso in fattura; l’importo che così risulta costituisce l’effettivo corrispettivo della cessione convenuto tra le parti.
La procedura trova applicazione soltanto in caso di sconti preventivi riconosciuti in fattura, mentre nelle ipotesi di sconti e abbuoni successivi alla emissione del documento, previsti da contratto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 26, comma 2, cioè alle variazioni in diminuzione (risoluzione 501171/E/1975).
Nello stesso senso, peraltro, la risoluzione 362125/E/1986 ha ribadito che le “cessioni a titolo di sconto o di abbuono anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, rientrano nella sfera di applicazione della richiamata disposizione contenuta nell’articolo 15, n. 2), del D.P.R. n. 633, sempreché, beninteso, le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono”.
Seppur non sia prevista la forma scritta, occorre in tal senso supportare documentalmente le originarie condizioni contrattuali.




