L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia stabilisce, per gli intermediari finanziari, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
La disciplina antiriciclaggio impone l’adeguata verifica della clientela, la quale si sostanzia nelle attività di identificazione iniziale e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, nonché nel controllo costante nel corso del rapporto continuativo e della prestazione.
In considerazione del fatto che il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo non è sempre uguale per ogni singola fattispecie, sono inoltre previsti degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela.
Banconote di grosso taglio e obblighi rafforzati
La Banca d’Italia, con Provvedimento del 3 aprile 2013, ha chiarito che l’utilizzo di banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio per importi unitari superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli) gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tali operazioni consentano di escludere la connessione delle stesse con i fenomeni di riciclaggio.
Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere.
Potranno altresì valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.
L’adeguata verifica rafforzata
L’adeguata verifica “rafforzata” consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica.
Nel caso si specie, la Banca d’Italia ha previsto, a titolo esemplificativo, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
Fonte: fiscal-focus.info




