Quando comperano beni e servizi oltreconfine gli enti non commerciali sono considerati come imprese. Per gli acquisti intraUe di beni, essi sono infatti tenuti ad applicare l’Iva in Italia, ma è previsto un limite di esonero per gli enti che non svolgono attività d’impresa. Per gli acquisti di servizi, poi, l’obbligo di imposta si estende al di fuori della Ue e non sono previste franchigie.

Il legislatore comunitario ha ritenuto bene di assimilare gli enti non commerciali alle imprese, assoggettandoli al principio di tassazione ‘a destinazione degli scambi intracomunitari allo scopo di evitare possibili distorsioni del mercato.

Solo nei riguardi degli enti che non svolgono alcuna attività d’impresa e non sono, pertanto, soggetti passivi dell’Iva, è previsto un limite massimo al di sotto del quale essi possono evitare la tassazione ‘a destinazione’ e pagare invece l’Iva al fornitore. Ai fini dell’applicazione dell’imposta gli adempimenti sono diversificati a seconda che l’acquisto riguardi la sfera istituzionale o l’attività commerciale dell’ente.

Fonte: Italia Oggi