Irap. La segretaria che riceve le telefonate e fissa gli appuntamenti non costituisce organizzazione. A dirlo la Commissione tributaria regionale di Brescia, con la sentenza n. 54/63/13, depositata lo scorso 5 marzo. Questo tipo di collaborazione – dicono i giudici tributari d’appello – non incrementando l’attività imprenditoriale può essere ricompresa nei limiti del minimo indispensabile per l’esercizio della professione. Per assoggettare all’Irap il reddito dei professionisti è necessario che l’attività sia autonomamente organizzata, che presenti un contesto esterno organizzativo anche minimo, derivante dall’impiego di lavoro o capitali altrui e che, contemporaneamente, sia capace di potenziare l’operosità intellettuale del singolo.

Fonte: Italia Oggi