L’art. 50 del DL 69/2013 ha abolito la responsabilità fiscale, in relazione ai versamenti IVA, tra committente, appaltatore e subappaltatore. Tale decreto non prevede però alcuna disposizione di decorrenza, né disciplina i relativi effetti con riferimento al precedente periodo di applicazione. Pertanto, poiché ai fini IVA i mancati controlli da parte del committente non costituiscono più una violazione punibile, deve ritenersi che la sanzione amministrativa pecuniaria non possa essere irrogata neppure in relazione alle violazioni commesse in precedenza. Più complicata la posizione dell’appaltatore, soggetto a un regime di responsabilità solidale con il subappaltatore, il quale, potrebbe essere invece chiamato a rispondere anche in relazione agli omessi versamenti IVA intervenuti durante il pregresso periodo di applicazione della disciplina introdotta dall’art. 13-ter del DL 83/2012. Auspichiamo quindi che in sede di conversione del DL 69/2013 sia introdotta una disposizione volta a eliminare ogni conseguenza, ai fini IVA, anche per il pregresso periodo di applicazione della disciplina.
Appalti: dubbi sulla responsabilità solidale
Di Studio Alaimo|2013-07-02T15:44:21+01:002 Luglio 2013|Varie|Commenti disabilitati su Appalti: dubbi sulla responsabilità solidale




