L’operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla luce più di 120 esercizi commerciali che diffondevano abusivamente musica per violazione delle norme sul diritto d’autore a causa di un provider che aveva omesso di comunicare a Siae e Scf i dati relativi alla propria clientela permette di cogliere l’occasione per ricordare sinteticamente alcuni obblighi in materia.
La diffusione, nei locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, negozi, ecc.) di musica d’ambiente attraverso apparecchi come radio, televisione, ecc. comporta l’obbligo di pagamento dei diritti alla Siae. Conseguentemente l’esercente commerciale che intende attivare una servizio di musica d’ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura Siae competente per il territorio per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente nel proprio locale e oltre all’obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla Siae, dovuti all’autore della composizione e all’editore del brano, dovrà provvedere eventualmente (valutazione caso per caso, anche attraverso la nostra consulenza) al pagamento del compenso per i diritti fonografici (compenso Scf), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera musicale.




